Articolo 67, comma 11 - della Legge n. 133/2008: Pubblicazione sul sito WEB delle informazioni relative alla contrattazione integrativa. Ai sensi dell'art. 67, comma 11 della legge n. 133/2008, vanno pubblicate sul sito web di ciascun ente in modo permanente le informazioni annualmente trasmesse all'organo di controllo. Come anticipato nella circolare n. 1 del 20 gennaio 2009, tali informazioni sono costituite dalla scheda informativa 2 e dalla tabella 15 trasmesse in sede di rilevazione del conto annuale nonché dagli atti presupposti relativi alle casistiche sopra rappresentate.
Articolo, 21 comma 1 - della legge 18 giugno 2009, n. 69: trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi d'assenzae di maggiore presenza del personale. In questa sezione, in ottemperanza al disposto dell'art.21 - comma 1 - Legge 69/2009, sono indicati: I dati relativi alle percentuali di assenza e presenza del personale dipendente, individuate rapportando il numero dei giorni di assenza/presenza complessivi al numero dei giorni lavorativi del mese di riferimento - nel computo delle assenze sono calcoalti in modo indifferenziato tutti i giorni di mancata presenza a qualsiasi titolo verificatasi (ferie, permessi previsti dal CCNL, aspettative non retribuite, congedo per maternità obbligatoria e facoltativa, infortunio, malattia, ecc.)
Articolo 21, comma 1 - della Legge n. 69/2009: Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale. Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
Articolo 3, comma 18 e 54 - della Legge n. 244/07 (Finanziaria 2008). Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.