Trasparenza

 

Pubblicazione dati personale dipendente

Articolo 67, comma 11 - della Legge n. 133/2008: Pubblicazione sul sito WEB delle informazioni relative alla contrattazione integrativa. Ai sensi dell'art. 67, comma 11 della legge n. 133/2008, vanno pubblicate sul sito web di ciascun ente in modo permanente le informazioni annualmente trasmesse all'organo di controllo. Come anticipato nella circolare n. 1 del 20 gennaio 2009, tali informazioni sono costituite dalla scheda informativa 2 e dalla tabella 15 trasmesse in sede di rilevazione del conto annuale nonché dagli atti presupposti relativi alle casistiche sopra rappresentate.

Anno 2008

Anno 2009

Anno 2010

Anno 2011

Articolo, 21 comma 1 - della legge 18 giugno 2009, n. 69: trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi d'assenzae di maggiore presenza del personale. In questa sezione, in ottemperanza al disposto dell'art.21 - comma 1 - Legge 69/2009, sono indicati: I dati relativi alle percentuali di assenza e presenza del personale dipendente, individuate rapportando il numero dei giorni di assenza/presenza complessivi al numero dei giorni lavorativi del mese di riferimento - nel computo delle assenze sono calcoalti in modo indifferenziato tutti i giorni di mancata presenza a qualsiasi titolo verificatasi (ferie, permessi previsti dal CCNL, aspettative non retribuite, congedo per maternità obbligatoria e facoltativa, infortunio, malattia, ecc.)

Presenze - assenze del personale - anno 2011

Presenze - assenze del personale - anno 2010

Pubblicazione dati Segretario Comunale

Articolo 21, comma 1 - della Legge n. 69/2009: Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale. Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

Consulenze e collaborazioni

Articolo 3, comma 18 e 54 - della Legge n. 244/07 (Finanziaria 2008). Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.

Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)

Articolo 14 del D. Lgs. 150/2009: Organismo indipendente di valutazione della performance. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.